OSSERVAZIONI

al progetto di Legge n. 0118 di iniziativa dei Consiglieri regionali Parolini e Quadrini, dal titolo “Disciplina in materia di utilizzo delle motoslitte e dei mezzi meccanici assimilati. Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)”

Il rumore non può imporsi sul rumore. Il silenzio sì. M. Gandhi

“… Il silenzio non è vuoto di suoni, tutt’altro. In esso vibrano e filtrano nel nostro animo le mille voci segrete della natura: la musica degli astri notturni, il sibilo del vento tra i rami o le rocce, il grido dell’aquila e del gipeto, il cinguettio dei passeri, il bramito del cervo e dello stambecco, il tuffo della rana, l’eco della valanga lontana, lo scricchiolio del seracco; ma anche il battito accelerato del nostro cuore e il ritmo del nostro respiro”
(Carlo Alberto Pinelli).

È purtroppo ormai realtà sulle montagne Lombarde, che questa armonia di suoni sia spesso lacerata dal rumore delle motoslitte e di altri mezzi motorizzati che, trasformando boschi e radure in un vero e proprio “luna park”, precludono ai numerosi frequentatori che lo desiderano, di goderne in sicurezza a piedi, con sci, ciaspole, o con la slitta i più piccoli, trasformando lo spettacolo della natura in altro dal silenzio, e dal profumo di neve e di vento.

Le posizione del Club Alpino Italiano sull’uso ludico dei mezzi motorizzati nell’ambiente montano è sempre stato di grande attenzione, non solo all’aspetto riguardante l’impatto sull’ambiente, ma anche a quello, non certo secondario, della sicurezza, soprattutto nella stagione invernale, quando le problematiche ed i rischi legati alla frequentazione delle alte terre, sono diversi, e per certi versi, “maggiori” rispetto alle altre stagioni. 

Questa posizione, è illustrata da un documento forgiato dal Comitato Centrale nel mese di luglio 2006, ed è estremamente chiara e netta, prevedendo (nell’ipotesi dell’utilizzo della motoslitta, ma analoghe considerazioni possono e devono essere estese anche agli altri mezzi, come per es. quod, trial ecc.), che se un “..accesso con motoslitta deve essere consentito”, ciò deve avvenire “.. solo su strade pubbliche o su strade agro-silvo-pastorali”, e solo “per gli aventi diritto” (quali ad es., i gestori di impianti di risalita, i rifugisti o gli albergatori per l’approvvigionamento di materiale, ecc., o per i proprietari di baite accessibili solo con tali veicoli, ovviamente sempre ed in ogni caso fatto salvo l’utilizzo da parte di personale addetto al soccorso e delle forze dell’ordine, anche fuori dai percorsi approvati).

È dunque sempre stato essenziale per il Sodalizio, e è tuttora, che non si creino interferenze “… con l’ambiente naturale in primo luogo e con gli itinerari sci alpinistici e di fondo escursionistico in secondo luogo”.

I percorsi prescelti, quindi, devono sempre e solo essere individuati “in zone di basso valore ambientale, paesaggistico ed escursionistico, al di sotto di una certa quota, preferibilmente nei pressi dei comprensori sciistici e raggiungibili con strade pubbliche”.

Condividendo l’esigenza primaria di regolamentare la materia e, preso atto del progetto di Legge n. 0118 di iniziativa dei Consiglieri regionali Parolini e Quadrini, dal titolo “Disciplina in materia di utilizzo delle motoslitte e deimezzi meccanici assimilati. Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)”- che rappresenta un grande passo avanti in un ambito sinora privo di riferimenti normativi e regolamentari specifici – è con animo fermo, ma in ogni caso costruttivo, e con lo sguardo appuntato sui principi generali sopra ricordati, che il Club Alpino Italiano, Gruppo Regionale della Lombardia, forte dei suoi oltre 90.000 Soci, presenta le seguenti

OSSERVAZIONI

Muovendo dalle imprescindibili necessità su ricordate – di tutela dell’ambiente montano, primo dovere statutario del Club Alpino, e di sicurezza degli utenti, ivi compresi gli stessi conducenti dei mezzi motorizzati -, la lettura della proposta di Legge oggetto di queste osservazioni, suscita preoccupazione e perplessità nel mondo CAI, che vi coglie aspetti di forte criticità già nelle premesse.

Infatti, tra gli scopi della nuova legge elencati nella relazione iniziale, manca quello, essenziale per il Sodalizio, della tutela dell’ambiente montano (anche se la sua convivenza con i mezzi motorizzati può sembrare un paradosso), che nel caso specifico può e deve essere salvaguardata limitando l’accesso dei mezzi alle poche e selezionate aree su specificate, alla cui scelta dovranno partecipare anche le associazioni, come il CAI, che hanno come finalità statutaria la tutela dell’ambiente montano.

1. Venendo alla disamina degli articoli del progetto di legge (in seguito PDL), in relazione all’art. 1 comma 2, va in primis sottolineato come prevedere la circolazione delle motoslitte sulle strade pubbliche (considerato comunque il male minore anche dal CAI) contrasti in modo netto con la circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 1184 del 23 novembre 2005, nella quale si legge testualmente: “in realtà le “motoslitte”, stanti le loro peculiari caratteristiche tecniche e costruttive ed i conseguenti riflessi sulla sicurezza della circolazione stradale, sono idonee a circolare soltanto fuori strada (in ambiti territoriali generalmente circoscritti), ma non su “area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali” quale è la “strada” come definita nell’articolo 2 C.d.S…”.

2. Oltre a questo, il comma 2 dell’art. 1 propone un’integrazione di fatto al disposto dell’art. 59 della Legge Regionale n. 31 del 2008, che porta con sé una vera e propria modificazione del concetto di viabilità agro-silvo-pastorale, non più finalizzata, evidentemente, “… a un utilizzo prevalente di tipo agro-silvo-pastorale..” e non più chiusa al “… pubblico transito”, ma piegata all’utilizzo indiscriminato a scopo meramente ludico. Accadrà così che strade chiuse al transito veicolare “normale”, potranno invece essere percorse in totale libertà da mezzi, le motoslitte per es., che non hanno, ovviamente, alcun nesso con l’attività agro-silvo-pastorale.

3. Proseguendo la disamina del medesimo comma 2 dell’art. 1, si annota che l’introduzione dell’art. 59 bis (Utilizzo delle motoslitte e dei mezzi meccanici assimilati) nel testo della L.R. 5 dicembre 2008, n. 31 – che si occupa di tutt’altro trattandosi del testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale – consentirà l’utilizzo delle motoslitte anche sui “territori agro-silvo-pastorali innevati”, previsione che porta con sé enorme preoccupazione, ed alla quale il C.A.I. è fermamente contrario, dato il forte impatto della previsione, aprendo essa le porte, di fatto, a pericolosissime interferenze con i percorsi dello sci alpinismo, del fondo escursionistico, e delle racchette da neve, o anche alla realizzazione di nuove strade.
L’uso della locuzione “territori agro-silvo-pastorali innevati” – che si rifà al concetto introdotto, ma non definito con criteri e modalità precisi di identificazione, con la legge n. 157/1992, che reca norme in materia di protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio – induce a ritenere con fondatezza, che ben presto i mezzi motorizzati, e le motoslitte nello specifico, saranno liberi di muoversi indiscriminatamente in tutto il territorio montano, incuranti della sua fragilità, particolarmente nella stagione invernale. Altrettanta disattenzione la norma riserva all’incolumità, alla sicurezza ed al rispetto di tutti coloro – sci alpinisti, praticanti di fondo escursionistico, escursionisti con o senza ciaspole – che frequentano la montagna in inverno. Tutto ciò in spregio anche, come già ricordato, della stessa incolumità dei conducenti dei mezzi, spesso ignari dei pericoli, come la cronaca ha purtroppo dimostrato in più occasioni. Si aggiunga, che la previsione si allontana anni luce dalla nuova sensibilità della popolazione tutta, e non solo dei Soci CAI, verso l’ambiente e le attività in ambiente, e soprattutto dalla filosofia che oggi muove il legislatore nazionale e locale e gli Enti in generale, più attenti e sensibili verso le istanze di conservazione ambientale in senso lato, come la stessa Regione Lombardia, che, sia pure con riguardo a zone particolare quali ZPS E ZSC, con Deliberazione della Giunta Regionale N.8/7884 del 30 luglio 2008, ha recepito le disposizioni riportate dal Decreto Ministeriale N. 184 del 17 ottobre 2007, concernente le misure di conservazione per le ZPS e le ZSC, che all’allegato C prevede espressamente il divieto di utilizzo delle motoslitte al di fuori delle strade e, quindi, in ambienti aperti alpini.

4. La PDL non prevede la partecipazione di tutti i soggetti interessati alla Conferenza dei Servizi che individuerà i percorsi, fermo restando che la specifica previsione del l’art. 1 comma 2, n. 2,come formulata indebolisce comunque il ruolo dei Comuni.  Sono infatti esclusi, dalla prevista Conferenza, sia le Associazioni ambientaliste riconosciute dal Ministero, come il CAI, sia il Centro Nivo-meteorologico di ARPA, sia ERSAF, soggetti il cui contributo è essenziale per la scelta di un percorso sicuro e privo di impatto ambientale.  Inoltre i tempi del procedimento sono invero brevi, con il rischio, da scongiurare, del formarsi del silenzio assenso

5. I percorsi, in ogni caso, come già in precedenza specificato, dovranno essere individuati in bassa quota, e localizzati solo ed esclusivamente in prossimità di territori antropizzati – come per esempio comprensori sciistici già esistenti – e comunque non dovranno mai interferire con tutti i percorsi sci-alpinistici, alpinistici ed escursionistici.

6. Il CAI ritiene che nel territorio di qualsiasi area protetta – siano parchi nazionali, riserve naturali integrali o orientate, parchi regionali, parchi locali di interesse sovra comunale (PLIS), monumenti naturali, Rete natura 2000 ZPZ o SIC, elementi delle rete ecologica regionale, ecc. – deve vigere il divieto assoluto di accesso ai mezzi motorizzati utilizzati a scopo ludico.  Se così non fosse, ferma ovviamente la normativa nazionale e regionale vigente, agli Enti gestori delle aree protette deve essere riservato il diritto di voto, ed il loro parere deve essere vincolante, date le loro specifiche competenze in materia di pianificazione del territorio e di conservazione della natura.  Va a questo punto puntualizzato, che la Rete Ecologica Regionale – approvata con Delibera di Giunta Regionale VIII/10962 del 30 dicembre 2009, che costituisce “uno strumento strategico per la Regione Lombardia rispetto all’obiettivo generale di conservazione delle risorse naturali (presenti e potenziali), intese come capitale critico, anche economicamente valutabile, da mantenere al fine di garantire una qualità accettabile dell’ambiente e del paesaggio” – prescrive la limitazione e il divieto dell’uso di motoslitte in varie aree. Ne sono in particolare escluse: Alta Val Chiavenna, Val Zerta e Val Bregaglia, Valle dei Vatti, Bassa Val Masino, Corni Bruciati, Val Fontana, Monte palino, Chiesa di Val Malenco, fondovalle e picco Cassandra, Monte Canale e bassa Val Malenco, area montuosa tra e Val di Togno e Val Fontana, Alta Valtellina, SIC La Vallaccia-Pizzo Filone, SIC Passo e Monte di Foscagno, SIC Motto di Livigno-Val Saliente, area montuosa da Forcola di Livigno a Monta Campaccio, Val di Livigno, Val Viola, SIC Monte Vago-Val di Campo-Val Nera, SIC Val Viola Bormina-Ghiacciaio di Cima dei Piazzi, Val Grosina, Sasso Campana, dall’Aprica al Mortirolo, fascia di connessione tra Valli di Sant’Antonio e Monte Padrio, fascia di connessione tra Monte Padrio e Sernio-Valchiosa, Orobie, fascia boscata del pedemonte del versante meridionale valtellinese tra Castello dell’Acqua e Tirano, Monte Cancano, Piz Tri, fascia boscata del pedemonte del versante orientale valtellinese tra Tirano e Grosio, Parco dell’Alto Sebino, Parco del Monte Varro, Monte Muffetto, Monti di Bossico, Valfurva, Dossaccio di Oga e Dosso del Pone, Parco Nazionale dello Stelvio, Adamello, Val Caffaro e Alta Val Trompia.  Ovviamente, oltre ad evidenziare il forte impatto negativo sulla conservazione della biodiversità esercitato dall’uso delle motoslitte, la Delibera vuole contrastare – sottolineandone l’inopportunità – interventi normativi finalizzati a rendere liberamente fruibile la generalità del territorio montano mediante l’uso di tali mezzi. Meraviglia quindi la mancanza nel PDL di riferimenti alle specifiche limitazioni o al rispetto della normativa vigente e dei vincoli territoriali, urbanistici ed ambientali.

7. La PDL tace sull’esigenza di garantire il ripristino dello stato dei luoghi, una volta dismesso il percorso, o di imporre adeguate opere di mitigazione e compensazione, oltre che di garantire il risarcimento di eventuali danni al percorso. Tutto questo contrasta con quanto previsto dal Regolamento tipo allegato I della Direttiva relativa alla viabilità locale di servizio all’attività agro-silvo-pastorale approvata con Deliberazione della Giunta Regionale n.VII/14016 del 8 agosto 2003. Inoltre, il contenuto della proposta sembra contrastare anche con il comma 9, punto 6, della Circolare n. 11 del 01.07.2008, Applicazione dell’art. 21 “Viabilità agro-silvo-pastorale, gru a cavo e fili a sbalzo”, della l.r. 28 ottobre 2004, n. 27 e della Delibera della Giunta Regionale n. 7/14016 del 8 agosto 2003 già citata, con particolare riguardo agli aspetti legati alla regolamentazione e alla chiusura, che così recita: “principio irrinunciabile, al di là dell’unica categoria che può essere esclusa dal pagamento, è che non può essere deliberata la gratuità al transito dei cittadini (art. 8 Regolamento tipo della Regione) solo perché residenti o nativi nel comune: infatti, al fine di garantire la manutenzione delle strade, risulta necessario stabilire un transito oneroso […]. La mancanza dei succitati presupposti implicherà la non validazione del Piano VASP (Viabilità Agro-Silvo-Pastorale) da parte della Regione Lombardia”. La medesima circolare, inoltre, ricorda che tutti i “Comuni che ricevono o hanno ricevuto gli aiuti in materia di viabilità agro-silvo-pastorale sono obbligati a effettuare a loro spese tutte le manutenzioni ordinarie (definite dall’art. 71, comma 2, del r.r. 5/2007) necessarie a mantenere nelle migliori condizioni di transitabilità l’infrastruttura, anche avvalendosi delle entrate derivanti dal rilascio delle autorizzazioni o incamerando l’importo della polizza fideiussoria in caso di eventuali danni derivanti da manifestazioni (art. 18 del Regolamento tipo) o causati da imprese (art. 17 del Regolamento tipo). Inoltre i Comuni dovranno conservare e mantenere la destinazione di strada agro-silvo-pastorale per un “periodo di impegno” di cinque anni a partire dall’anno successivo all’anno di liquidazione degli aiuti ovvero di inserimento nel Piano della VASP”. Ancora, la PDL è totalmente dimentica della Delibera della giunta Regionale 29 febbraio 2000, n. 6/48740 di approvazione della direttiva “Quaderno opere tipo di ingegneria naturalistica”, nella quale sono individuati i criteri ed indirizzi in materia ai quali devono fare riferimento gli organismi e gli enti soggetti di pianificazione e gestione del territorio che operano in Lombardia nelle diverse fasi della programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione di opere, ivi compresi ovviamente i percorsi in argomento, nella cui realizzazione dovranno essere affrontate le problematiche legate al loro inserimento nel paesaggio, attraverso una corretta analisi ecosistemica ed una valutazione dello stato di fatto dei luoghi, in modo da produrre un progetto che tenga conto di tutte le componenti ambientali coinvolte (progettazione ambientale).

8. Ulteriore forte perplessità suscita la lettura del medesimo art. 1, comma 2, punto 5 della DPL, che così recita: “l’autorizzazione all’utilizzo delle motoslitte e dei mezzi meccanici assimilati lungo i percorsi di cui al comma 2 è rilasciata, per ogni singolo percorso individuato dalla conferenza, dal gestore …” . La norma, infatti, demanda al gestore, che può essere anche privato, di valutare il richiedente e di verificare la sussistenza dei requisiti previsti dalla norma, cosi come di quello della reale necessità di fruizione del territorio montano da parte del richiedente stesso. Il CAI, viceversa, ritiene che il rilascio dell’autorizzazione alla circolazione delle motoslitte debba essere appannaggio esclusivo dei Comuni, e che non possa essere affidata a soggetti privati. L’autorizzazione rilasciata all’utente deve essere esposta e visibile, e se a scopo ludico deve avere durata giornaliera; il rilascio deve inoltre essere a titolo oneroso per tutti.

9. Al punto n. 8 non sono previste caratteristiche uniformi per le targhe di riconoscimento dei mezzi, che viceversa devono essere chiaramente specificate. I mezzi devono inoltre essere obbligatoriamente dotati di apparecchiatura GPS, per un controllo anche a posteriori del percorso effettuato. I mezzi inoltre devono essere ssere a bassa emissione di inquinanti.

10. Le sanzioni previste al comma 3 dell’art. 1, sono invero modeste, quindi prive di effetto deterrente sull’utente e non coerenti con il Regolamento tipo già citato. Le sanzioni, inoltre, non variano al variare della gravità delle violazioni potenzialmente accertate. È sin troppo evidente inoltre, ricordare che la previsione di sanzioni porta con sé la necessità di attivare controlli severi – senza i quali la norma sanzionatoria rimarrà lettera morta – e quindi l’esigenza di dotare l’Ente preposto al controllo del personale necessario.

11. La PDL dovrà prevedere che il conducente ed i passeggeri delle motoslitte si dotino, obbligatoriamente, di apparecchi di ricerca travolti da valanga (ARTVA), pala e sonda, e dimostrino capacità di autosoccorso, e conoscenza delle principali problematiche delle valanghe e dei rischi della montagna innevata, attraverso un attestato di frequentazione obbligatoria di un Corso/Stage ad hoc, organizzato da esperti, o Guide Alpine.

12. Dovrà essere previsto che il gestore indichi:
. l’orario di apertura e di chiusura dei percorsi accessibili e gli orari non consentiti, nonché i calendari di accesso;
. il numero massimo di accessi consentiti;
. le norme comportamentali alle quali sono tenuti i conduttori dei mezzi e gli organizzatori di eventuali attività turistico-ricreative organizzate;
. le condizioni ambientali di accessibilità;
. i parametri di emissione acustica da rispettare;
. i criteri di compatibilità con altre forme di fruizione invernale del territorio montano (sci, racchette da neve);
. le responsabilità in caso di incidente nei confronti degli utenti o di altri cittadini oppure in caso di danneggiamento dei percorsi o di beni;
. le caratteristiche della segnaletica idonea a fornire informazioni e indicazioni comportamentali agli utenti della montagna compatibili con la fruizione delle motoslitte.

13. Infine, è indispensabile specificare gli elaborati tecnici necessari per la Conferenza di Servizi, quali: cartografia, studio nivologico, di impatto ambientale, regolamento di gestione e convenzione.

Alla luce delle osservazioni su riportate, Il Club Alpino Italiano, Gruppo Regione Lombardia, ritiene utile, e pertanto si rende disponibile, la costituzione di un ampio tavolo tecnico di lavoro allargato alla partecipazione di tutti gli Enti e le Associazioni interessati all’argomento, perché sia individuata una regolamentazione sostenibile e condivisa per l’uso delle motoslitte e degli altri mezzi motorizzati in ambiente montano, al fine di scongiurare le criticità su esposte.

Vimercate, lì 27 novembre 2011

Il Presidente
Renata Viviani

CAI Breno

Author CAI Breno

More posts by CAI Breno